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L'articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare delle "Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali", è stato ora integrato e meglio specificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – suppl. ord. N. 91, che introduce la possibilità, per le persone fisiche di detrarre (e per le imprese di dedurre*) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando il contributo versato come "EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'EDILIZIA SCOLASTICA E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA".
*Per deduzione fiscale si intende che un dato onere può essere sottratto dal reddito complessivo lordo per determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta lorda. Diversamente dalla deduzione fiscale che viene sottratta dalla base imponibile, la detrazione fiscale viene sottratta all'imposta lorda per determinare l'imposta netta effettivamente dovuta.
Questi i punti rilevanti della normativa:
Il meccanismo è quello – per le persone fisiche e per gli enti non commerciali – della detrazione (19% degli oneri sostenuti).
Per le aziende si applica invece la tradizionale deduzione, anche se con il doppio limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui.
Le erogazioni, per essere detraibili / deducibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario bancario o postale: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che rimangono in possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario. Le donazioni sono vincolate. Per ottenere la detrazione / deduzione è necessario specificare che viene erogata per uno o più dei seguenti fini, da riportare nella causale:
La scuola rilascerà ad ognuno una dichiarazione attestante l'avvenuta Erogazione Liberale.
Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione / deduzione della erogazione in occasione della dichiarazione dei redditi da presentarsi l'anno successivo.
Da "L'agenzia delle entrate: erogazioni liberali a favore di istituti scolastici (L. 40/07, ART. 13, Commi 3–8)"
A partire dal 2007 sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.
Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.